Danni causati dalla fauna selvatica alla circolazione stradale: quando la responsabilità va imputata all’ente proprietario della strada?

Danni causati dalla fauna selvatica alla circolazione stradale: quando la responsabilità va imputata all’ente proprietario della strada?
03 Febbraio 2017: Danni causati dalla fauna selvatica alla circolazione stradale: quando la responsabilità va imputata all’ente proprietario della strada? 03 Febbraio 2017

La fauna selvatica rientra nel patrimonio indisponibile dello Stato (art. 1, comma 1, L. 11 febbraio 1992 n. 157) e i danni che essa causa alla circolazione stradale non sono risarcibili ex art. 2052 c.c. (danno cagionato da animali), poiché il suo stato di libertà è incompatibile con qualsiasi obbligo di custodia da parte della P.A.. La responsabilità extracontrattuale di quest’ultima va, quindi, ravvisata alle stregua dei principi generali sanciti dall’art. 2043 c.c. (cfr., ex multis, Cass. Civ., Sez. I, sent. 24 aprile 2014 n. 9276; Cass. Civ., Sez. III, sent. 24 ottobre 2013 n. 24121). A questa, poi, può affiancarsi anche un’ulteriore e più specifica responsabilità individuata da apposite normative regionali.[1]L’Ente effettivamente responsabile per tal genere di danni è quello che, alla stregua della specifica normativa regionale applicabile, risulta dotato dei poteri di amministrazione del territorio e di gestione della fauna ivi insediata. A questo proposito, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito come “la responsabilità extracontrattuale per i danni provocati da animali selvatici alla circolazione stradale deve essere imputata all’Ente, sia esso Regione, Provincia, Ente Parco, Federazione, Associazione, ecc...., a cui siano stati concretamente affidati, nel singolo caso, anche in attuazione della legge n. 157 del 1992, i poteri di amministrazione del territorio e di gestione della fauna insediata, sia che i poteri di gestione derivino dalla legge, sia che trovino la fonte in una delega o concessione di altro ente” (cfr., Cass. Civ., Sez. VI, sent. 23 giugno 2015 n. 12944; vedi anche Cass. Civ., Sez. III, sent. 10 ottobre 2014 n. 21395; Cass. Civ., Sez. III, sent. 6 dicembre 2011 n. 26197). Pertanto, l’Ente delegato o il concessionario potrà considerarsi responsabile ai sensi dell’art. 2043 c.c. esclusivamente ove gli sia stata conferita, in quanto gestore, un’autonomia decisionale ed operativa sufficiente a consentirgli di svolgere l’attività in modo tale da poter efficientemente amministrare i rischi di danni e da poter adottare le misure normalmente idonee a prevenirli o limitarli. Nel caso in cui l’Ente, in virtù di tali poteri, abbia adottato tutte le cautele previste dal caso, oltre a quelle eventualmente imposte dalle specifiche normative, non potrà essere ritenuto responsabile. Altro Ente ipoteticamente responsabile dei danni causati dalla fauna selvatica agli utenti è quello ne ha la proprietà della strada (e dunque gli oneri di manutenzione). Su quest’ultimo grava, infatti, l’obbligo di segnalare (con gli appositi segnali verticali) il pericolo di attraversamento della carreggiata da parte di animali selvatici in quei tratti nei quali questo notoriamente sia già avvenuto. Ed è proprio a seguito dell’applicazione di questi principi che la Terza Sezione della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 16642 del 9 agosto 2016, ha escluso la responsabilità del Comune di Siena per il danno subito da un’autovettura a seguito dell’impatto con un cinghiale. I Giudici di Piazza Cavour, infatti, hanno ritenuto che il Comune, mediante l’installazione di un segnale stradale di pericolo, avesse concretamente posto in essere  le cautele richieste dal caso e rientranti nei propri poteri di gestione della strada. In conclusione, dall’analisi delle citate sentenze, ne emerge che in tema di danni provocati da fauna selvatica alla circolazione stradale, in mancanza di ulteriori specifiche disposizioni normative – come quella emanata dalla Regione Umbria -, la diligenza richiesta all’Ente proprietario della strada non può andare oltre i concreti ed effettivi poteri amministrativi allo stesso delegati, che possono consistere anche nella sola possibilità di apporre la segnaletica stradale prevista dal D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e regolamento di attuazione D.p.r. 16 dicembre 1992, n. 495.  [1] La Regione Umbria, ad esempio, ha emanato in merito peculiari disposizioni - L.R. 17 maggio 1994 n. 14, così come modificata dall’art. 17 della L.R. 30 marzo 2011 n. 4 – prevedendo un Fondo regionale per il risarcimento dei danni causati da fauna selvatica. In particolare, all’art. 38 bis della ridetta legge, l’Ente ha stabilito che sono risarcibili i danni causati a persone, cose e mezzi dall’investimento, per caso fortuito o di forza maggiore, dalla fauna selvatica lungo le strade comunali, provinciali, regionali e statali, purché il sinistro non sia derivato da violazioni del Codice della Strada (D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285) e solo in caso di incidenti accertati con verbali redatti dai soggetti di cui all’art. 12 del medesimo decreto.  

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